PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, per la durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni degenerativi intervenuti nei comportamenti di responsabili pubblici, politici e amministrativi, con riferimento ad episodi di corruzione, concussione e di illecito finanziamento ai partiti, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione nell'esercizio del suo mandato accerta in particolare:

          a) le cause e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti politici nonché gli episodi di corruzione e di concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese;

          b) in quale misura gli episodi criminosi di cui alla lettera a) abbiano prodotto un arricchimento di persone fisiche, giuridiche o gruppi di persone, ovvero siano stati posti in essere per sostenere i costi della politica;

          c) i motivi che hanno impedito alla magistratura di reprimere tali illeciti prima dell'anno 1992;

          d) se gli accertamenti da parte della magistratura abbiano interessato in maniera uniforme il territorio nazionale o se si siano concentrati solo in alcune aree geografiche;

          e) l'eventuale permanere, nonostante l'azione di repressione da parte della magistratura, di episodi di reiterazione dei reati di cui al presente comma.

      3. La Commissione formula proposte per evitare che i fenomeni di cui al comma 1 possano ripetersi.

 

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Art. 2.

      1. La Commissione presenta al Parlamento una relazione sulle indagini da essa svolte ai sensi dell'articolo 1 al termine dei suoi lavori nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque entro sei mesi dalla sua costituzione.

Art. 3.

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

      1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione ha facoltà di acquisire documenti classificati.
      3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto, si applicano le norme vigenti.
      4. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'apporto di esperti, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi dipendente pubblico.
      5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

 

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Art. 5.

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.